Atto Costitutivo e Statuto

Associazione Kiss Onlus

L’anno   duemilaventi,  il giorno 03 del mese di gennaio in Pisa  tra i signori:

  • Fotios Loupakis nato a Pisa (PI) il 25/01/1979 e residente in Padova (PD) Via Dimesse n. 04, codice fiscale: LPKFTS79A25G702Y;
  • Ettore Pardossi nato a Pisa (PI) il 30/07/1978 e residente in Pisa (PI) Lungarno Galilei n. 1, codice fiscale: PRDTTR78L30G702I;
  • Marta Schirripa nata a Roma (RM) il 31/03/1985 e residente in Padova (PD) Via Dimesse n. 04, codice fiscale: SCHMRT85C71H501W;
  • Giulia Giambi nata a Pistoia (PT) il 05/04/1986 e residente in Pistoia, Via Di San Giorgio n. 20, codice fiscale: GMBGLI86D45G713V
  • Giulia Zanella nata a Rovigo (RO) il 18/02/1990 e residente in Villadose (RO), Via Agordo n. 10, codice fiscale: ZNLGLI90B58H620Y
  • Michele Nicola Schirripa nato a Roma (RM) il 29/10/1986 e residente a Viterbo (VT), Strada Gesù Nazzareno n. 28, codice fiscale: SCHMHL86R29H501R

Si conviene di costituire, come in effetti si costituisce, una associazione, senza fini di lucro, retta dai patti sociali contenuti nel sottostante statuto.

A costituire il  primo Consiglio  Direttivo, con le seguenti cariche, sono nominati i sig.ri:

  • Fotios Loupakis – Presidente
  • Ettore Pardossi – Vice Presidente
  • Marta Schirripa – Segretaria e Tesoriere
  • Giulia Giambi – Associato
  • Giulia Zanella – Associato
  • Michele Nicola Schirripa – Associato

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E’ costituita un’ Associazione denominata “KISS – Onlus”.

La qualifica di Onlus (ossia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale) costituisce peculiare segno distintivo, e come tale inserita nella denominazione e manifestazione esterna dell’associazione, e viene assunta a tutti gli effetti,  ai sensi dell’art.10 e segg del D.Lgs. n. 460/97.

Art. 2

L’Associazione ha sede in  Padova (PD), Via Dimesse n. 04.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all’Associazione stessa.

Art. 3

L’associazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sanitaria ai malati oncologici.

L’associazione inoltre, per il perseguimento di tale scopo, opera nel settore dell’assistenza alle persone per la realizzazione, la diffusione e la promozione, attraverso ogni forma e modo, della ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico. L’associazione, nello specifico, si propone di promuovere, incentivare e favorire la ricerca clinica e sperimentale, nonché lo sviluppo di iniziative che vadano a sostegno dell’assistenza al malato oncologico, la diffusione e lo scambio di conoscenze scientifiche, stabilendo collaborazione con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali nonché l’organizzazione di manifestazioni, convegni e quant’altro per la promozione di stili di vita in linea con gli obiettivi di prevenire e curare il le malattie oncologiche e di tutte le malattie legate a una proliferazione non controllata di cellule umane.

L’Associazione risponde ai principi ed allo schema giuridico dell’associazionismo disciplinato dal Codice Civile, le leggi collegate e quelle di settore.

Art. 4

L’Associazione, non avendo scopo di lucro, si propone di raccogliere risorse economiche ed intellettuali per finanziare e sostenere iniziative in linea con i propri scopi.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissi l’associazione potrà:

– ricercare e raccogliere finanziamenti e contributi da destinare alla ricerca ed ai ricercatori nel campo oncologico;

– organizzare riunioni, seminari, meeting, viaggi, missioni, eventi, anche a carattere internazionale, per facilitare l’interscambio di esperienze ed informazioni, nonché lo sviluppo individuale dei singoli nel campo dell’assistenza sanitaria, nello specifico della ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico;

– istituire borse di studio e modalità di incentivi alla ricerca;

– favorire e promuovere pubblicazioni che siano in linea con la prevenzione delle malattie oncologiche e di degenerazione cellulare.

 L’Associazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, di prestazioni tecniche od economiche destinate alla diffusione delle conoscenze mediche, finalizzando la propria attività alla diffusione delle conoscenze nel campo della ricerca e della prevenzione. Ai fini di cui sopra, gli organi dell’Associazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia degli interventi da porre in atto.

Art.5

Per perseguire gli scopi sopra indicati l’Associazione potrà, tra l’altro:

– promuovere ed incentivare l’interscambio di esperienze di lavoro e di ricerca con altri centri operanti nel settore sia in Italia che all’estero;

– favorire l’ulteriore specializzazione dei propri soci, anche presso centri italiani e stranieri, ed anche mediante l’istituzione e la gestione di fondi e di borse di studio;

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, utili per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

– partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;

– istituire premi e borse di studio;

– svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di creazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e nei limiti delle leggi vigenti, di pubblicazioni,  audiovisivi ed altre forme di diffusione in genere;

– svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.6

L’Associazione perseguendo finalità senza scopo di lucro, non può distribuire utili o avanzi di gestione.

Art. 7

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalle quote sottoscritte dai membri fondatori; b) dai contributi di ammissione se previsti e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti anche Pubblici, sia di beni mobili che immobili o di denaro, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell’Associazione; d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’assemblea che approva il bilancio annuale dell’associazione; e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell’Associazione dall’unione Europea, dallo Stato e dagli altri Enti pubblici o Territoriali; f) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Il contributo associativo non è restituibile né trasmissibile.

Art. 8

Gli associati, siano esse persone fisiche e non, si distinguono in:

  • associati fondatori,
  • associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano da oggi associati.

Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che, siano essi Enti o Associazioni o persone fisiche, sia italiani che stranieri, vengano ammessi dietro loro richiesta, che si riconoscano nello Statuto e  che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

  • per decesso;
  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
  • per delibera di esclusione dell’assemblea;
  • per la morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l’associato che entro tre mesi dalla scadenza della quota sociale non abbia provveduto a rinnovarla.

Art. 9

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari:

  • sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione annuale dall’organo amministrativo;
  • sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti dagli associati ordinari, per ogni anno sociale indipendente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 10

I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono costituiti dal fondo comune, che è dato da:

  1. le quote di iscrizione e quelle annuali dei soci;
  2. i contributi di Enti Pubblici e privati, di società e di associazioni, di privati cittadini e altri;
  3. le eventuali donazioni ed elargizioni;
  4. i proventi di gestione o di iniziative permanenti od occasionali
  5. i fondi pervenuti attraverso le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in corrispondenza di determinate festività o ricorrenze.
  6. ogni altro provento per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 11

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea fra gli associati a maggioranza e riportanti il voto favorevole di almeno la maggioranza dei fondatori. Il Consiglio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice- Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I primi organi sono nominati nell’atto costituivo.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Ad esso spetta la rappresentanza ed il potere di firma a favore dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo, sono affidati tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con decisione maggioritaria all’interno del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o quando ne venga fatta apposita richiesta da almeno due membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei propri membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un direttore generale, con i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:

  • dirigere ed organizzare gli uffici e la parte amministrativa dell’associazione, con funzioni operative o di supporto tecnico;
  • coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’associazione;
  • controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell’associazione;
  • curare i rapporti dell’associazione con gli uffici pubblici e privati.

Nell’ambito dei poteri delegati, al direttore generale può essere conferita la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione.

L’organo amministrativo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l’ufficio amministrativo.

Art. 14

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano, dall’organo amministrativo mediante avviso da recapitare per mezzo di lettera o posta elettronica o per via telematica almeno 10 giorni prima della data prefissata, contenente l’ora, la data e il luogo di assemblea, unitamente all’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un quinto degli associati aventi diritto.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’Assemblea ordinaria è convocata inoltre per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.

 

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che risultino ammessi dall’organo amministrativo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

Art. 16

L’Assemblea ordinaria delibera:

  • sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
  • sull’approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
  • sulla nomina dei componenti dell’organo amministrativo, previa fissazione del numero dei componenti;
  • su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sullo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
  • sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno i 2/3 del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 30% del numero degli associati aventi diritto al voto.

In terza convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza, dal vice presidente o da persona designata dall’assemblea stessa e nomina un segretario. Il presidente dell’assemblea constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo corredandolo di una relazione.

L’avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere su deliberazione dell’assemblea:

– devoluto per scopi di solidarietà e sociali, od accantonato ai fondi di riserva.

Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione dell’assemblea anche mediante nuovi contributi straordinari all’uopo destinati o mediante riduzione di fondi di riserva creati in esercizi precedenti.

Art. 18

I libri dell’associazione saranno costituiti: dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati; dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo; dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni.

I libri e le scritture sopra indicati sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti a loro spese di tutti i libri e le scritture precedentemente indicati.

Art. 19

L’assemblea ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi più due supplenti, scelti tra personalità ritenute idonee, anche estranee all’associazione.

Essi rimangono in carica per un triennio e possono essere riconfermati. I componenti eletti, eleggono nel loro ambito un Presidente.

Il Collegio dei Revisori, ha il compito di vigilare sull’andamento della gestione e di riferirne all’assemblea con la relazione di bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili partecipano alle Assemblee e, su richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio associativo in caso di scioglimento per raggiunti scopi associativi o per impossibilità di conseguirli deve essere devoluto ad altra Associazione italiana non avente scopo di lucro.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. Le spese tutte del presente atto, inerenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione.

Letto, confermato e concordemente sottoscritto.

Fotios Loupakis

Ettore Pardossi

Marta Schirripa

Giulia Giambi

Giulia Zanella

Michele Nicola Schirripa

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